IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: «Istituzione  del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile»   e    successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 5» ed in particolare gli articoli 107 e 108; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401,   recante:
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»; 
  Visti, in particolare, il comma 2  dell'art.  5  del  sopra  citato
decreto-legge n. 343/2001, ove e'  previsto  che  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  predisponga  gli  indirizzi  operativi  dei
programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi
nazionali di soccorso e i piani per  l'attuazione  delle  conseguenti
misure di emergenza, nonche' il comma 5 del medesimo art.  5  ove  e'
previsto che il capo del Dipartimento della protezione civile rivolga
alle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,  delle
regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali  e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e
privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni  necessarie
al raggiungimento delle predette finalita'; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2008 concernente: «Indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze»; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge del  12  luglio  2012,  n.  100,  recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.  119,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 10; 
  Visto  il  decreto  del  9  agosto  1993,  n.  516,  con   cui   il
Sottosegretario di  Stato  alla  protezione  civile  pro-tempore,  ha
istituito una Commissione incaricata di provvedere alla  elaborazione
di un piano di emergenza dell'area vesuviana  connessa  a  situazioni
derivanti dal rischio vulcanico; 
  Visto il rapporto finale  di  detta  Commissione  approvato  il  25
settembre 1995, concernente il Piano nazionale di emergenza dell'area
vesuviana; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  delegato  per   il
coordinamento della protezione civile di rep. n. 247 del 1°  febbraio
1996, di costituzione  della  Commissione  incaricata  di  provvedere
all'aggiornamento del richiamato Piano di emergenza; 
  Visto il documento recante: «Aggiunte e varianti alle parti A3,  B,
C1  e  C2  della  pianificazione  nazionale   d'emergenza   dell'area
vesuviana» approvato dalla predetta Commissione nella riunione del 20
marzo 2001; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  delegato  per   il
coordinamento della protezione civile di rep. n. 1828 del  18  giugno
2002 di ricostituzione  della  Commissione  nazionale  incaricata  di
provvedere  all'aggiornamento  dei  piani  di   emergenza   dell'area
vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico; 
  Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione  civile
di rep. n. 698, del 6 marzo 2003 di nomina dei membri costituenti  la
suddetta Commissione; 
  Considerato  che  alla  Commissione  da  ultimo  citata  e'   stato
attribuito il compito, tra gli  altri,  di  predisporre  un  apposito
documento per la revisione degli scenari e dei livelli di allerta per
il piano nazionale d'emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio; 
  Vista la nota prot. 26375 del 13 aprile 2012, con cui  la  predetta
Commissione ha trasmesso al Dipartimento della protezione  civile  il
documento «Scenari eruttivi  e  livelli  d'allerta  per  il  Vesuvio»
contenente,  tra  l'altro,   l'indicazione   delle   aree   ad   alta
probabilita' di invasione di flussi piroclastici e ad elevato rischio
di crolli delle coperture degli edifici per accumuli di  depositi  di
materiale piroclastico; 
  Considerato che il predetto documento e' stato sottoposto al parere
della Commissione nazionale per la previsione e  la  prevenzione  dei
grandi rischi - settore rischio vulcanico che, riunitasi in  data  12
ottobre 2012, si e' espressa,  in  particolare,  sulla  delimitazione
dell'area di possibile invasione di flussi piroclastici; 
  Tenuto conto che il  Dipartimento  della  protezione  civile  e  la
regione  Campania,  sulla  base  del  documento  contenente  «Scenari
eruttivi e livelli d'allerta per  il  Vesuvio»  e  delle  valutazioni
della Commissione per la  previsione  e  la  prevenzione  dei  grandi
rischi - settore rischio vulcanico, hanno  avviato  le  attivita'  di
competenza volte alla revisione del  Piano  nazionale  d'emergenza  e
alla ridefinizione dei confini della «Zona rossa» del medesimo Piano,
intesa come l'area da evacuare cautelativamente per salvaguardare  le
vite umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad  alta
probabilita' di invasione di flussi piroclastici e elevato rischio di
crolli delle coperture degli edifici  per  accumuli  di  depositi  di
materiale piroclastico; 
  Considerato che, in data 19 dicembre 2012,  il  Dipartimento  della
protezione   civile   congiuntamente   alla   regione   Campania   ed
all'Osservatorio vesuviano dell'Istituto  nazionale  di  geofisica  e
vulcanologia, ha presentato ai comuni interessati il  nuovo  scenario
di rischio, relativo all'area esposta al  pericolo  di  invasione  da
flussi piroclastici e all'area ad elevato rischio di  collassi  delle
coperture  degli  edifici  per  l'accumulo  di  ceneri  vulcaniche  e
lapilli, nonche' l'ipotesi di delimitazione della zona rossa ai  fini
dell'aggiornamento della pianificazione nazionale di emergenza,  alla
presenza dei  rappresentanti  della  prefettura  di  Napoli  e  della
provincia di Napoli; 
  Considerato inoltre che, in data 11 gennaio  2013,  nell'ambito  di
una riunione del  Comitato  operativo  della  protezione  civile  sul
«Rischio  vulcanico  in  regione  Campania  -   aggiornamenti   sulla
pianificazione d'emergenza al Vesuvio  e  sulla  variazione  di  fase
operativa ai campi flegrei», il  predetto  scenario  e  l'ipotesi  di
delimitazione della zona rossa sono stati condivisi con le componenti
e le strutture operative  del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile; 
  Visti gli  esiti  delle  interlocuzioni  effettuate  dalla  regione
Campania con i comuni interessati, relativamente  alla  delimitazione
della zona rossa all'interno dei territori di  competenza,  trasmessi
al Dipartimento della protezione civile in data 29 marzo 2013; 
  Vista la delibera della giunta regionale n. 250 del 26 luglio 2013,
concernente la «Delimitazione della zona rossa 1 e della zona rossa 2
del piano  di  emergenza  dell'area  vesuviana.  Presa  d'atto  delle
proposte comunali»; 
  Visti gli esiti della seduta dell'11 luglio 2013 della  Commissione
speciale protezione civile delle regioni e delle province autonome in
seduta congiunta con il Dipartimento della protezione civile, in  cui
e' stato approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i
comuni della zona rossa e le regioni  e  province  autonome  ai  fini
della distribuzione territoriale della popolazione vesuviana in  caso
di evacuazione; 
  Ravvisata, pertanto la  necessita'  di  impartire  indicazioni  per
l'aggiornamento delle pianificazioni di  emergenza  a  seguito  della
ridefinizione della  «zona  rossa»  e  dell'approvazione  del  citato
metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra  i  comuni  della  zona
rossa e le regioni e province autonome; 
  Vista  l'istruttoria  tecnica  effettuata  dal  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in  data  6  febbraio
2014; 
 
                               Adotta 
 
le seguenti disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione  di
emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio. 
1. Aree da sottoporre ad evacuazione cautelativa. 
  L'area da sottoporre ad evacuazione cautelativa  per  salvaguardare
le vite umane dagli effetti di una possibile  eruzione,  soggetta  ad
alta probabilita' di invasione di flussi piroclastici (zona rossa  1)
e di crolli delle coperture degli edifici per importanti accumuli  di
depositi di materiale piroclastico (zona  rossa  2),  ed  individuata
complessivamente quale «zona rossa», comprende  i  territori  di  cui
all'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante   del   presente
provvedimento. 
2. Assistenza alla popolazione dell'area  vesuviana  cautelativamente
  evacuata. 
  Al  fine  di  garantire  l'assistenza  alla  popolazione  dell'area
vesuviana  cautelativamente  evacuata,  ciascun  comune  della  «zona
rossa» e' gemellato con una regione o provincia autonoma  secondo  lo
schema riportato nell'allegato 2, che  costituisce  parte  integrante
del presente provvedimento. Le regioni e le province autonome rendono
operativi  i  predetti  gemellaggi  mediante   specifici   protocolli
d'intesa sottoscritti con la regione Campania ed i comuni  gemellati,
in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e  provvedono
ad elaborare specifici piani per  il  trasferimento  e  l'accoglienza
della popolazione da assistere. 
3. Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza. 
  Il capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa  con  la
regione Campania, sentita la Conferenza  unificata,  provvede,  entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento,
a fornire alle diverse componenti e strutture operative del  Servizio
nazionale della protezione civile, le indicazioni per l'aggiornamento
delle rispettive pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione
cautelativa della popolazione della «zona rossa». 
  Nei successivi quattro mesi ciascuna delle componenti  e  strutture
operative  destinatarie  delle  indicazioni  fornite  dal  capo   del
Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza  e  ad
integrazione di quanto previsto dalle rispettive procedure,  provvede
alla  redazione,  aggiornamento  e   adeguamento   delle   rispettive
pianificazioni di emergenza. 
  All'attuazione della presente direttiva si provvede  esclusivamente
nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili  per  gli  scopi  a
legislazione vigente. 
  Il presente provvedimento ed i relativi allegati saranno inviati ai
competenti organi di controllo e pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 febbraio 2014 
 
                                                 Il Presidente: Letta 

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2014, n. 1007